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Videosorveglianza e privacy

VIDEOSORVEGLIANZA & PRIVACY – Vista la grande richiesta pervenuta da parte degli utenti di avere delle delucidazioni riguardo l’installazione di telecamere per la videosorveglianza in conflitto con la questione sulla tutela della privacy e la protezione dei dati personali, e riguardo le norme da seguire per evitare di avere a che fare con contravvenzioni, disagi o imprevisti in generale, abbiamo deciso di pubblicare il link che rimanda alla pagina ufficiale del Garante della privacy, ovvero l’autorità istituita dalla legge 675 del 1996 per assicurare la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. In tale dossier vengono inseriti, oltre ai provvedimenti, anche le decisioni più indicative dell’Autorità riguardo il settore, le notizie della newsletter, i comunicati stampa e altre news sul tema, oltre alla documentazione elaborata a livello internazionale.

L´installazione di impianti per la videosorveglianza è in costante aumento, tali impianti esaminano dati personali come ad esempio le voci e le immagini, le quali sono da considerare informazioni attribuite ad un soggetto identificato o identificabile, in base alla Direttiva 95/46/CE e alle normative del nostro Paese. La dimensione assunta da questo fenomeno, specialmente grazie alle opportunità dovute alle nuove tecnologie, ha spinto il Garante della privacy ad interporsi per indicare un punto d’equilibrio fra le necessità di sicurezza, prevenzione e contrasto degli illeciti, e il diritto al riserbo e alla libertà degli utenti. A tal proposito risale al luglio dell’anno 2000 la primissima indagine riguardo la presenza delle telecamere di videosorveglianza visibili nel territorio italiano. Dopo poco, nel novembre dello stesso anno, l’Autorità ha emesso le linee guida con gli indirizzi per assicurare che l´installazione di apparecchiatura di videosorveglianza rispetti le normative sulla privacy e sulla tutela delle libertà, garantendo in particolar modo la proporzionalità fra il mezzo impiegato ed il fine perseguito.

Questa materia è stata regolata ulteriormente da altri due provvedimenti del Garante della privacy, erogati rispettivamente nel 2004 e nel 2010, contenenti non solo le prescrizioni vincolanti per tutte le persone intenzionate ad avvalersi di impianti per la videosorveglianza, ma anche delle dettagliate garanzie sulla privacy dei cittadini i cui dati vengono ottenuti e trattati attraverso questi sistemi. In tale contesto, il provvedimento giunto nel 2010, ha sostituito quello passato e lo ha integrato prendendo in considerazione le più attuali disposizioni normative sul tema e le possibilità offerte dalle innovazioni tecnologiche.

Particolare attenzione è stata riservata alle garanzie riguardanti l´informazione alle persone che percorrono ambienti video sorvegliati (ad esempio risulta obbligatoria l’affissione di cartelli informativi, ad eccezione dei casi in cui le telecamere vengono installate al fine della pubblica sicurezza) e ai limiti per la conservazione delle informazioni raccolte attraverso le videocamere, che può oltrepassare le 24 h soltanto in circostanze particolareggiate e specifiche (per esempio nell’ambito di indagini giudiziarie o di polizia, in situazioni in cui l’obiettivo è la sicurezza delle banche e così via). Ad ogni modo, è possibile reperire tutte le info sull’argomento privacy cliccando qui (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1002987).

La normativa vigente in tema di Videosorveglianza

L’aumento considerevole del numero delle persone che si dotano di sistemi per la videosorveglianza per proteggere l’abitazione, l’attività commerciale, ma anche l’ufficio, l’azienda e così via, soprattutto grazie al progresso della tecnologia, ha spinto il Garante della Privacy ad intervenire per trovare un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e il diritto alla riservatezza dei cittadini. Nell’ambito dei sistemi di videosorveglianza, dove si registra un trattamento continuo di dati personali (immagine, voce ecc.), la tutela della privacy rappresenta dunque un aspetto fondamentale. Soprattutto negli ultimi anni, con il proliferare di dispositivi capaci di registrare e divulgare in rete immagini, informazioni e suoni a livello internazionale, l’argomento relativo alla privacy personale si traduce spesso nella necessità di evitare azioni dannose per la libertà e la riservatezza delle persone. Per questo il Garante ha diffuso alcune linee guida per assicurare che l’installazione di impianti di videosorveglianza, siano essi pubblici o privati, rispetti le norme sulla privacy.

Questa normativa nasce per assicurare la giusta proporzione tra i mezzi impiegati e i fini perseguiti, e riguardano il trattamento dei dati personali e soprattutto il modo in cui questi dati vengono trattati. Prima di tutto è importante dire che un sistema di videosorveglianza deve essere installato per scopi vincolati esclusivamente alla sicurezza e alla prevenzione di crimini o infrazioni. In tutti i casi bisogna comunicare al Garante della Privacy le modalità di registrazione e di trattamento dati, inoltre la presenza di telecamere deve essere segnalata (utile anche per scoraggiare l’attività dei ladri). Le riprese generate dalle telecamere non devono essere generiche ma indirizzate ad aree specifiche da proteggere (se non è necessario ai fini della sicurezza, è bene evitare riprese eccessivamente ravvicinate).

Fondamentale sottolineare anche che la visione delle immagini registrate deve essere effettuata soltanto dal personale addetto, quindi da coloro i quali sono autorizzato; al contrario, per tutti gli altri è vietata la visione delle immagini (unica eccezione è fatta per gli agenti di pubblica sicurezza). Anche la durata della registrazione deve essere prestabilita: le immagini verranno poi cancellate salvo richieste specifiche da parte delle forze dell’ordine nell’ambito di indagini per reati. Generalmente la durata delle registrazioni può partire da qualche ora fino a un massimo di 24 (i casi eccezionali devono in tutti i casi essere autorizzati). In altre situazioni è possibile mantenere i dati registrati per più tempo, lasciando però il materiale in custodia alle autorità giudiziarie per eventuali acquisizioni di prove.

Ugualmente, le immagini generate dai sistemi per la videosorveglianza in possesso degli organi di pubblica sicurezza (ad esempio per il monitoraggio dei veicoli) devono essere conservati in archivio soltanto per il periodo necessario al controllo per poi essere eliminate. Le immagini devono essere gestite esclusivamente per i motivi e gli ambiti per i quali è stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione ad installare l’impianto: è vietato, infatti, usare il materiale in possesso per scopi pubblicitari o addirittura per diffamare o far del male ad altri. Ovviamente la violazioni da parte dei cittadini di queste norme, possono comportare diversi tipi di sanzioni amministrative.

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