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La normativa vigente in tema di Videosorveglianza

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L’aumento considerevole del numero delle persone che si dotano di sistemi per la videosorveglianza per proteggere l’abitazione, l’attività commerciale, ma anche l’ufficio, l’azienda e così via, soprattutto grazie al progresso della tecnologia, ha spinto il Garante della Privacy ad intervenire per trovare un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e il diritto alla riservatezza dei cittadini. Nell’ambito dei sistemi di videosorveglianza, dove si registra un trattamento continuo di dati personali (immagine, voce ecc.), la tutela della privacy rappresenta dunque un aspetto fondamentale. Soprattutto negli ultimi anni, con il proliferare di dispositivi capaci di registrare e divulgare in rete immagini, informazioni e suoni a livello internazionale, l’argomento relativo alla privacy personale si traduce spesso nella necessità di evitare azioni dannose per la libertà e la riservatezza delle persone. Per questo il Garante ha diffuso alcune linee guida per assicurare che l’installazione di impianti di videosorveglianza, siano essi pubblici o privati, rispetti le norme sulla privacy.

Questa normativa nasce per assicurare la giusta proporzione tra i mezzi impiegati e i fini perseguiti, e riguardano il trattamento dei dati personali e soprattutto il modo in cui questi dati vengono trattati. Prima di tutto è importante dire che un sistema di videosorveglianza deve essere installato per scopi vincolati esclusivamente alla sicurezza e alla prevenzione di crimini o infrazioni. In tutti i casi bisogna comunicare al Garante della Privacy le modalità di registrazione e di trattamento dati, inoltre la presenza di telecamere deve essere segnalata (utile anche per scoraggiare l’attività dei ladri). Le riprese generate dalle telecamere non devono essere generiche ma indirizzate ad aree specifiche da proteggere (se non è necessario ai fini della sicurezza, è bene evitare riprese eccessivamente ravvicinate).

Fondamentale sottolineare anche che la visione delle immagini registrate deve essere effettuata soltanto dal personale addetto, quindi da coloro i quali sono autorizzato; al contrario, per tutti gli altri è vietata la visione delle immagini (unica eccezione è fatta per gli agenti di pubblica sicurezza). Anche la durata della registrazione deve essere prestabilita: le immagini verranno poi cancellate salvo richieste specifiche da parte delle forze dell’ordine nell’ambito di indagini per reati. Generalmente la durata delle registrazioni può partire da qualche ora fino a un massimo di 24 (i casi eccezionali devono in tutti i casi essere autorizzati). In altre situazioni è possibile mantenere i dati registrati per più tempo, lasciando però il materiale in custodia alle autorità giudiziarie per eventuali acquisizioni di prove.

Ugualmente, le immagini generate dai sistemi per la videosorveglianza in possesso degli organi di pubblica sicurezza (ad esempio per il monitoraggio dei veicoli) devono essere conservati in archivio soltanto per il periodo necessario al controllo per poi essere eliminate. Le immagini devono essere gestite esclusivamente per i motivi e gli ambiti per i quali è stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione ad installare l’impianto: è vietato, infatti, usare il materiale in possesso per scopi pubblicitari o addirittura per diffamare o far del male ad altri. Ovviamente la violazioni da parte dei cittadini di queste norme, possono comportare diversi tipi di sanzioni amministrative.

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3 Comments

  1. duilio

    Per carità, è importante tutelare la privacy dei cittadini, ma certe volte ti fanno passare la voglia con tutto l’iter burocratico che ti fanno seguire!!

  2. felice

    Duilio ha ragione, l’iter è un po’ una rogna, anche se fino a qualche anno fa senza privacy era una vera giungla…

  3. Serena

    so che ora hanno snellito un po’ l’iter autorizzativo ecc.. resta cmq una faccenda un po’ intricata!

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