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Videosorveglianza: info sulla privacy

Siete davvero in tanti a chiedermi informazioni nell’ambito della privacy, soprattutto in riferimento ai criteri che legano la privacy alla videosorveglianza. Si tratta senza dubbio di un tema molto attuale e dibattuto. Oltre ai tanti post ed approfondimenti che ho elaborato e pubblicato in merito nel corso del tempo, per una maggiore consapevolezza sul tema suggerisco vivamente, a tutti coloro i quali fossero interessati all’argomento, di visitare il sito internet ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali, in cui si fa il punto su tutto ciò che c’è da sapere sulla privacy con news, provvedimenti, note stampa e documentazione elaborata non solo a livello nazionale ma anche in campo internazionale.

Videosorveglianza e privacy

L´impiego degli impianti di videosorveglianza, da parte di soggetti sia pubblici che privati, è in crescita continua: tali sistemi, come ben si sa, trattano alcuni dati personali come la voce e l´immagine che vanno considerati, secondo quanto riportato dalla Direttiva 95/46/CE e dalla normativa in materia dello stato italiano, informazioni attribuite ad un soggetto identificato o identificabile. La dimensione assunta da tale fenomeno, specialmente per via delle numerose possibilità offerte dallo sviluppo delle nuove tecnologie, ha spinto il Garante della privacy ad intervenire per trovare un equilibrio fra la necessità di sicurezza, la prevenzione, la repressione dei reati e il diritto alla riservatezza e alla libertà della persona. Risale al 2000 la prima indagine sulla presenza delle telecamere visibili nel nostro Paese portata a compimento. Ed è proprio nel mese di novembre dello stesso anno che il Garante ha deciso di emanare le linee guida con gli indirizzi per assicurare che l´installazione di apparecchiature per la videosorveglianza rispetti le normative sulla privacy e sulla salvaguardia della libertà delle persone, garantendo al contempo la proporzionalità fra i mezzi impiegati e i fini perseguiti.

Provvedimento del 2010

La tematica è stata poi regolata anche da due provvedimenti del Garante, emessi nel 2004 e nel 2010, contenenti le prescrizioni vincolanti per tutte le persone che hanno intenzione di avvalersi di impianti di videosorveglianza e chiare garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengono racconti e trattati attraverso questi sistemi. Il provvedimento del 2010, in particolar modo, subentra al precedente e lo integra prendendo in considerazione le più recenti disposizioni normative riferite alle possibilità date dalla nuove tecnologie. Specifica attenzione è stata dedicata alle garanzie nell’ambito dell´informazione ai cittadini che percorrono le zone video sorvegliate (in tale contesto, per esempio, è obbligatoria per legge l’affissione di cartelli informativi sulla presenza nell’area delle telecamere di videosorveglianza, ad eccezione dei casi in cui le videocamere vengono installate per motivi di sicurezza pubblica) e ai limiti di tempo per la conservazione delle informazioni e dei dati raccolti tramite la messa in funzione delle telecamere per la videosorveglianza, che può andare oltre le 24 ore di tempo soltanto in circostanze specifiche e particolari (ad esempio se si tratta di indagini giudiziarie o di attività investigative delle forze di polizia, o ancora se si ha a che fare con l’aspetto sicurezza degli istituti di credito e così via).

Videosorveglianza: nuove regole sulla Privacy

Informativa privacy: le persone che percorrono le aree sorvegliate devono essere informate tramite dei cartelli che indicano la presenza di telecamere; devono essere ben visibili anche quando l’impianto di videosorveglianza è attivo nelle ore notturne. Quando gli impianti installati da soggetti privati o pubblici (negozi, banche, ditte e così via) sono collegati alle forze dell’ordine, occorre applicare un determinato cartello sulla base del modello predisposto dal Garante della privacy. Le videocamere istallate per scopi di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, non devono essere necessariamente segnalate, tuttavia il Garante della privacy auspica comunque l’uso di cartelli informativi per i cittadini.

Conservazione: le immagini si possono conservare per un tempo limitato e sino a un tetto massimo di 24 ore, fatta eccezione per ulteriori esigenze specifiche di conservazione relativa, ad esempio, alle attività investigative delle forze dell’ordine. Per ambienti particolarmente rischiosi (ad esempio le banche) è consentito un periodo più ampio delle 24 ore, che in ogni caso non può andare oltre i sette giorni. Altre eventuali necessità di prolungamento vanno sottoposte al Garante della privacy.

Sicurezza urbana: le amministrazioni comunali che installano le telecamere devono apporre dei cartelli segnalanti la loro presenza, salvo che la videosorveglianza sia specificatamente riconducibile alla tutela della sicurezza pubblica, prevenzione e/o repressione dei reati (i dati registrati si possono conservate massimo per una settimana).

Sistemi integrati: per quanto riguarda i sistemi che collegano le telecamere fra soggetti differenti pubblici o privati, o che permettono la fornitura di servizi da remoto da parte di società come gli istituti di vigilanza attraverso il collegamento telematico a un solo centro, sono necessarie delle peculiari misure di sicurezza (per esempio contro l’accesso abusivo alle immagini registrate).

Sistemi intelligenti: si tratta di sistemi di software che consentono l’associazione di dati biometrici (riconoscimento facciale), o capaci di riprendere e registrare in automatico atteggiamenti o situazioni anomale (Motion Detection); in tale contesto è obbligatorio il controllo preliminare del Garante della privacy.

Violazioni codice della strada: si rendono necessari i cartelli che segnalano la presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare le infrazioni. Le videocamere possono riprendere soltanto la targa del mezzo (dunque non i conducenti, i passeggeri ecc.).

Deposito rifiuti: riguarda l’uso di telecamere per tenere sotto controllo le discariche contenenti materiali pericolose e le eco piazzole, volte al monitoraggio del loro utilizzo, dei tipi di rifiuti scaricati e degli orari di deposito.

Ambienti di lavoro: si possono installare le telecamere soltanto nel rispetto della normativa in sul lavoro. Non è permesso il controllo a distanza dei dipendenti, sia dentro le strutture che in ambienti in cui avviene la prestazione lavorativa (ad esempio cantieri o mezzi).

Ospedali e luoghi di cura: vietata la diffusione di filmati di cittadini malati tramite monitor quando questi si trovano in locali aperti al pubblico. È consentito, in casi urgenti, il monitoraggio dei ricoverati in specifici reparti (per esempio rianimazione), ma l’accesso alle registrazioni è consentito unicamente allo staff sanitario autorizzato e ai familiari dei pazienti.

Istituti scolastici: permessa la videosorveglianza contro gli atti vandalici, con riprese limitate alle zone interessate e unicamente nell’ora di chiusura.

Trasporto pubblico: ammessa l’installazione su fermate e mezzi di trasporto pubblico rispettando limiti specifici (angolo visuale ristretto, ripresa senza zoom).

Web cam scopo turistico: le riprese devono essere effettuate con sistemi che non rendano identificabili gli utenti.

Soggetti privati: per la salvaguardia di cittadini e proprietà contro aggressioni, furti, rapine, vandalismo ecc., è possibile installare le telecamere senza consenso delle persone riprese, ma sempre e comunque sulla base delle disposizioni del Garante della privacy.

Videosorveglianza e privacy

VIDEOSORVEGLIANZA & PRIVACY – Vista la grande richiesta pervenuta da parte degli utenti di avere delle delucidazioni riguardo l’installazione di telecamere per la videosorveglianza in conflitto con la questione sulla tutela della privacy e la protezione dei dati personali, e riguardo le norme da seguire per evitare di avere a che fare con contravvenzioni, disagi o imprevisti in generale, abbiamo deciso di pubblicare il link che rimanda alla pagina ufficiale del Garante della privacy, ovvero l’autorità istituita dalla legge 675 del 1996 per assicurare la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. In tale dossier vengono inseriti, oltre ai provvedimenti, anche le decisioni più indicative dell’Autorità riguardo il settore, le notizie della newsletter, i comunicati stampa e altre news sul tema, oltre alla documentazione elaborata a livello internazionale.

L´installazione di impianti per la videosorveglianza è in costante aumento, tali impianti esaminano dati personali come ad esempio le voci e le immagini, le quali sono da considerare informazioni attribuite ad un soggetto identificato o identificabile, in base alla Direttiva 95/46/CE e alle normative del nostro Paese. La dimensione assunta da questo fenomeno, specialmente grazie alle opportunità dovute alle nuove tecnologie, ha spinto il Garante della privacy ad interporsi per indicare un punto d’equilibrio fra le necessità di sicurezza, prevenzione e contrasto degli illeciti, e il diritto al riserbo e alla libertà degli utenti. A tal proposito risale al luglio dell’anno 2000 la primissima indagine riguardo la presenza delle telecamere di videosorveglianza visibili nel territorio italiano. Dopo poco, nel novembre dello stesso anno, l’Autorità ha emesso le linee guida con gli indirizzi per assicurare che l´installazione di apparecchiatura di videosorveglianza rispetti le normative sulla privacy e sulla tutela delle libertà, garantendo in particolar modo la proporzionalità fra il mezzo impiegato ed il fine perseguito.

Questa materia è stata regolata ulteriormente da altri due provvedimenti del Garante della privacy, erogati rispettivamente nel 2004 e nel 2010, contenenti non solo le prescrizioni vincolanti per tutte le persone intenzionate ad avvalersi di impianti per la videosorveglianza, ma anche delle dettagliate garanzie sulla privacy dei cittadini i cui dati vengono ottenuti e trattati attraverso questi sistemi. In tale contesto, il provvedimento giunto nel 2010, ha sostituito quello passato e lo ha integrato prendendo in considerazione le più attuali disposizioni normative sul tema e le possibilità offerte dalle innovazioni tecnologiche.

Particolare attenzione è stata riservata alle garanzie riguardanti l´informazione alle persone che percorrono ambienti video sorvegliati (ad esempio risulta obbligatoria l’affissione di cartelli informativi, ad eccezione dei casi in cui le telecamere vengono installate al fine della pubblica sicurezza) e ai limiti per la conservazione delle informazioni raccolte attraverso le videocamere, che può oltrepassare le 24 h soltanto in circostanze particolareggiate e specifiche (per esempio nell’ambito di indagini giudiziarie o di polizia, in situazioni in cui l’obiettivo è la sicurezza delle banche e così via). Ad ogni modo, è possibile reperire tutte le info sull’argomento privacy cliccando qui (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1002987).

Videosorveglianza e Privacy: le regole da seguire

L’installazione delle telecamere di videosorveglianza deve sottostare a delle regole specifiche nell’ambito della privacy. Vediamo insieme quali sono ed in cosa consistono:

Chiunque transiti in una zona videosorvegliata deve essere informato della presenza delle telecamere e che quindi viene ripreso tramite dei cartelli chiari e ben visibili, anche nel caso in cui l’impianto sia spento o temporaneamente inattivo. Nell’eventualità in cui tali impianti di videosorveglianza sono collegati alle Forze dell’Ordine, bisogna indicarlo sui cartelli, secondo quanto predisposto dal Garante della Privacy. Invece, negli ambienti pubblici, i cartelli non risultano obbligatori, anche se vengono comunque raccomandati dal Garante.

Le immagini e le registrazioni video si possono conservare fino ad un massimo di 24 ore, ad eccezione delle circostanze nelle quali le immagini risultano utili per lo svolgimento delle indagini da parte delle forze dell’ordine. All’interno delle banche e nelle attività più a rischio, le immagini si possono conservare fino ad una settimana; la domanda per la conservazione per un tempo più lungo deve essere necessariamente sottoposta al Garante, che deciderà di approvarla o meno.

In Italia, i Comuni che decidono di installare impianti per la videosorveglianza, devono obbligatoriamente segnalarlo tramite dei cartelli che ne indichino la presenza, fatta eccezione per le attività di ripresa non legate alla prevenzione, alla verifica o alla repressione dei reati. Anche in questa situazione la conservazione delle immagini non deve superare la settimana.

Esistono determinate misure di sicurezza ad hoc per gli impianti di videosorveglianza integrati, ovvero quei sistemi che mettono in comunicazione tra loro soggetti privati e pubblici come le società di sorveglianza, gli internet providers e così via. In circostanze specifici è prevista anche l’accertamento preventivo del Garante.

Gli impianti per la videosorveglianza intelligenti, ovvero in grado di realizzare l’associazione delle immagini ai parametri biometrici, devono rispondere alla verifica preliminare del Garante.

Gli impianti utilizzati per individuare le infrazioni stradali devono essere segnalati con specifici cartelli. In tale contesto, le telecamere possono riprendere soltanto i numeri di targa dei mezzi in transito e non i volti delle persone presenti all’interno. Inoltre le immagini non si possono inviare al domicilio del possessore dell’auto.

La ripresa delle telecamere di videosorveglianza per il controllo di depositi di rifiuti è lecito.

Le telecamere si possono utilizzare negli ambienti di lavoro, purché si rispettino le normative in materia di lavoro; inoltre, non si possono controllare i lavoratori da remoto.

All’interno degli ospedali e nelle case di cura, si possono effettuare le riprese, ma non si possono trasmettere sui display quando sono posizionati in aree accessibili al pubblico. Pertanto, l’accesso alle immagini è concesso soltanto al personale autorizzato o, in determinate circostanze, ai familiari dei pazienti.

La videosorveglianza è ammessa nelle scuole per tutelare l’ambiente scolastico dagli atti vandalici, ma soltanto in specifiche zone e durante l’orario di chiusura.

Nell’ambito del trasporto pubblico e delle fermate le telecamere sono ammesse, ma la ripresa deve essere circoscritta ed è vietato lo zoom.

Nel settore turistico, le riprese si possono effettuare sono se non rendono riconoscibili gli individui.

In campo privato, la videosorveglianza è lecita anche senza il consenso dei cittadini ripresi, ma sempre e comunque nel pieno rispetto delle indicazioni del Garante.

La normativa vigente in tema di Videosorveglianza

L’aumento considerevole del numero delle persone che si dotano di sistemi per la videosorveglianza per proteggere l’abitazione, l’attività commerciale, ma anche l’ufficio, l’azienda e così via, soprattutto grazie al progresso della tecnologia, ha spinto il Garante della Privacy ad intervenire per trovare un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e il diritto alla riservatezza dei cittadini. Nell’ambito dei sistemi di videosorveglianza, dove si registra un trattamento continuo di dati personali (immagine, voce ecc.), la tutela della privacy rappresenta dunque un aspetto fondamentale. Soprattutto negli ultimi anni, con il proliferare di dispositivi capaci di registrare e divulgare in rete immagini, informazioni e suoni a livello internazionale, l’argomento relativo alla privacy personale si traduce spesso nella necessità di evitare azioni dannose per la libertà e la riservatezza delle persone. Per questo il Garante ha diffuso alcune linee guida per assicurare che l’installazione di impianti di videosorveglianza, siano essi pubblici o privati, rispetti le norme sulla privacy.

Questa normativa nasce per assicurare la giusta proporzione tra i mezzi impiegati e i fini perseguiti, e riguardano il trattamento dei dati personali e soprattutto il modo in cui questi dati vengono trattati. Prima di tutto è importante dire che un sistema di videosorveglianza deve essere installato per scopi vincolati esclusivamente alla sicurezza e alla prevenzione di crimini o infrazioni. In tutti i casi bisogna comunicare al Garante della Privacy le modalità di registrazione e di trattamento dati, inoltre la presenza di telecamere deve essere segnalata (utile anche per scoraggiare l’attività dei ladri). Le riprese generate dalle telecamere non devono essere generiche ma indirizzate ad aree specifiche da proteggere (se non è necessario ai fini della sicurezza, è bene evitare riprese eccessivamente ravvicinate).

Fondamentale sottolineare anche che la visione delle immagini registrate deve essere effettuata soltanto dal personale addetto, quindi da coloro i quali sono autorizzato; al contrario, per tutti gli altri è vietata la visione delle immagini (unica eccezione è fatta per gli agenti di pubblica sicurezza). Anche la durata della registrazione deve essere prestabilita: le immagini verranno poi cancellate salvo richieste specifiche da parte delle forze dell’ordine nell’ambito di indagini per reati. Generalmente la durata delle registrazioni può partire da qualche ora fino a un massimo di 24 (i casi eccezionali devono in tutti i casi essere autorizzati). In altre situazioni è possibile mantenere i dati registrati per più tempo, lasciando però il materiale in custodia alle autorità giudiziarie per eventuali acquisizioni di prove.

Ugualmente, le immagini generate dai sistemi per la videosorveglianza in possesso degli organi di pubblica sicurezza (ad esempio per il monitoraggio dei veicoli) devono essere conservati in archivio soltanto per il periodo necessario al controllo per poi essere eliminate. Le immagini devono essere gestite esclusivamente per i motivi e gli ambiti per i quali è stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione ad installare l’impianto: è vietato, infatti, usare il materiale in possesso per scopi pubblicitari o addirittura per diffamare o far del male ad altri. Ovviamente la violazioni da parte dei cittadini di queste norme, possono comportare diversi tipi di sanzioni amministrative.

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