4.1/5 - (2 votes)

L’installazione delle telecamere di videosorveglianza deve sottostare a delle regole specifiche nell’ambito della privacy. Vediamo insieme quali sono ed in cosa consistono:

Chiunque transiti in una zona videosorvegliata deve essere informato della presenza delle telecamere e che quindi viene ripreso tramite dei cartelli chiari e ben visibili, anche nel caso in cui l’impianto sia spento o temporaneamente inattivo. Nell’eventualità in cui tali impianti di videosorveglianza sono collegati alle Forze dell’Ordine, bisogna indicarlo sui cartelli, secondo quanto predisposto dal Garante della Privacy. Invece, negli ambienti pubblici, i cartelli non risultano obbligatori, anche se vengono comunque raccomandati dal Garante.

Le immagini e le registrazioni video si possono conservare fino ad un massimo di 24 ore, ad eccezione delle circostanze nelle quali le immagini risultano utili per lo svolgimento delle indagini da parte delle forze dell’ordine. All’interno delle banche e nelle attività più a rischio, le immagini si possono conservare fino ad una settimana; la domanda per la conservazione per un tempo più lungo deve essere necessariamente sottoposta al Garante, che deciderà di approvarla o meno.

In Italia, i Comuni che decidono di installare impianti per la videosorveglianza, devono obbligatoriamente segnalarlo tramite dei cartelli che ne indichino la presenza, fatta eccezione per le attività di ripresa non legate alla prevenzione, alla verifica o alla repressione dei reati. Anche in questa situazione la conservazione delle immagini non deve superare la settimana.

Esistono determinate misure di sicurezza ad hoc per gli impianti di videosorveglianza integrati, ovvero quei sistemi che mettono in comunicazione tra loro soggetti privati e pubblici come le società di sorveglianza, gli internet providers e così via. In circostanze specifici è prevista anche l’accertamento preventivo del Garante.

Gli impianti per la videosorveglianza intelligenti, ovvero in grado di realizzare l’associazione delle immagini ai parametri biometrici, devono rispondere alla verifica preliminare del Garante.

Gli impianti utilizzati per individuare le infrazioni stradali devono essere segnalati con specifici cartelli. In tale contesto, le telecamere possono riprendere soltanto i numeri di targa dei mezzi in transito e non i volti delle persone presenti all’interno. Inoltre le immagini non si possono inviare al domicilio del possessore dell’auto.

La ripresa delle telecamere di videosorveglianza per il controllo di depositi di rifiuti è lecito.

Le telecamere si possono utilizzare negli ambienti di lavoro, purché si rispettino le normative in materia di lavoro; inoltre, non si possono controllare i lavoratori da remoto.

All’interno degli ospedali e nelle case di cura, si possono effettuare le riprese, ma non si possono trasmettere sui display quando sono posizionati in aree accessibili al pubblico. Pertanto, l’accesso alle immagini è concesso soltanto al personale autorizzato o, in determinate circostanze, ai familiari dei pazienti.

La videosorveglianza è ammessa nelle scuole per tutelare l’ambiente scolastico dagli atti vandalici, ma soltanto in specifiche zone e durante l’orario di chiusura.

Nell’ambito del trasporto pubblico e delle fermate le telecamere sono ammesse, ma la ripresa deve essere circoscritta ed è vietato lo zoom.

Nel settore turistico, le riprese si possono effettuare sono se non rendono riconoscibili gli individui.

In campo privato, la videosorveglianza è lecita anche senza il consenso dei cittadini ripresi, ma sempre e comunque nel pieno rispetto delle indicazioni del Garante.