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Videosorveglianza: nuove regole sulla Privacy

Informativa privacy: le persone che percorrono le aree sorvegliate devono essere informate tramite dei cartelli che indicano la presenza di telecamere; devono essere ben visibili anche quando l’impianto di videosorveglianza è attivo nelle ore notturne. Quando gli impianti installati da soggetti privati o pubblici (negozi, banche, ditte e così via) sono collegati alle forze dell’ordine, occorre applicare un determinato cartello sulla base del modello predisposto dal Garante della privacy. Le videocamere istallate per scopi di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, non devono essere necessariamente segnalate, tuttavia il Garante della privacy auspica comunque l’uso di cartelli informativi per i cittadini.

Conservazione: le immagini si possono conservare per un tempo limitato e sino a un tetto massimo di 24 ore, fatta eccezione per ulteriori esigenze specifiche di conservazione relativa, ad esempio, alle attività investigative delle forze dell’ordine. Per ambienti particolarmente rischiosi (ad esempio le banche) è consentito un periodo più ampio delle 24 ore, che in ogni caso non può andare oltre i sette giorni. Altre eventuali necessità di prolungamento vanno sottoposte al Garante della privacy.

Sicurezza urbana: le amministrazioni comunali che installano le telecamere devono apporre dei cartelli segnalanti la loro presenza, salvo che la videosorveglianza sia specificatamente riconducibile alla tutela della sicurezza pubblica, prevenzione e/o repressione dei reati (i dati registrati si possono conservate massimo per una settimana).

Sistemi integrati: per quanto riguarda i sistemi che collegano le telecamere fra soggetti differenti pubblici o privati, o che permettono la fornitura di servizi da remoto da parte di società come gli istituti di vigilanza attraverso il collegamento telematico a un solo centro, sono necessarie delle peculiari misure di sicurezza (per esempio contro l’accesso abusivo alle immagini registrate).

Sistemi intelligenti: si tratta di sistemi di software che consentono l’associazione di dati biometrici (riconoscimento facciale), o capaci di riprendere e registrare in automatico atteggiamenti o situazioni anomale (Motion Detection); in tale contesto è obbligatorio il controllo preliminare del Garante della privacy.

Violazioni codice della strada: si rendono necessari i cartelli che segnalano la presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare le infrazioni. Le videocamere possono riprendere soltanto la targa del mezzo (dunque non i conducenti, i passeggeri ecc.).

Deposito rifiuti: riguarda l’uso di telecamere per tenere sotto controllo le discariche contenenti materiali pericolose e le eco piazzole, volte al monitoraggio del loro utilizzo, dei tipi di rifiuti scaricati e degli orari di deposito.

Ambienti di lavoro: si possono installare le telecamere soltanto nel rispetto della normativa in sul lavoro. Non è permesso il controllo a distanza dei dipendenti, sia dentro le strutture che in ambienti in cui avviene la prestazione lavorativa (ad esempio cantieri o mezzi).

Ospedali e luoghi di cura: vietata la diffusione di filmati di cittadini malati tramite monitor quando questi si trovano in locali aperti al pubblico. È consentito, in casi urgenti, il monitoraggio dei ricoverati in specifici reparti (per esempio rianimazione), ma l’accesso alle registrazioni è consentito unicamente allo staff sanitario autorizzato e ai familiari dei pazienti.

Istituti scolastici: permessa la videosorveglianza contro gli atti vandalici, con riprese limitate alle zone interessate e unicamente nell’ora di chiusura.

Trasporto pubblico: ammessa l’installazione su fermate e mezzi di trasporto pubblico rispettando limiti specifici (angolo visuale ristretto, ripresa senza zoom).

Web cam scopo turistico: le riprese devono essere effettuate con sistemi che non rendano identificabili gli utenti.

Soggetti privati: per la salvaguardia di cittadini e proprietà contro aggressioni, furti, rapine, vandalismo ecc., è possibile installare le telecamere senza consenso delle persone riprese, ma sempre e comunque sulla base delle disposizioni del Garante della privacy.

Videosorveglianza e Privacy: le regole da seguire

L’installazione delle telecamere di videosorveglianza deve sottostare a delle regole specifiche nell’ambito della privacy. Vediamo insieme quali sono ed in cosa consistono:

Chiunque transiti in una zona videosorvegliata deve essere informato della presenza delle telecamere e che quindi viene ripreso tramite dei cartelli chiari e ben visibili, anche nel caso in cui l’impianto sia spento o temporaneamente inattivo. Nell’eventualità in cui tali impianti di videosorveglianza sono collegati alle Forze dell’Ordine, bisogna indicarlo sui cartelli, secondo quanto predisposto dal Garante della Privacy. Invece, negli ambienti pubblici, i cartelli non risultano obbligatori, anche se vengono comunque raccomandati dal Garante.

Le immagini e le registrazioni video si possono conservare fino ad un massimo di 24 ore, ad eccezione delle circostanze nelle quali le immagini risultano utili per lo svolgimento delle indagini da parte delle forze dell’ordine. All’interno delle banche e nelle attività più a rischio, le immagini si possono conservare fino ad una settimana; la domanda per la conservazione per un tempo più lungo deve essere necessariamente sottoposta al Garante, che deciderà di approvarla o meno.

In Italia, i Comuni che decidono di installare impianti per la videosorveglianza, devono obbligatoriamente segnalarlo tramite dei cartelli che ne indichino la presenza, fatta eccezione per le attività di ripresa non legate alla prevenzione, alla verifica o alla repressione dei reati. Anche in questa situazione la conservazione delle immagini non deve superare la settimana.

Esistono determinate misure di sicurezza ad hoc per gli impianti di videosorveglianza integrati, ovvero quei sistemi che mettono in comunicazione tra loro soggetti privati e pubblici come le società di sorveglianza, gli internet providers e così via. In circostanze specifici è prevista anche l’accertamento preventivo del Garante.

Gli impianti per la videosorveglianza intelligenti, ovvero in grado di realizzare l’associazione delle immagini ai parametri biometrici, devono rispondere alla verifica preliminare del Garante.

Gli impianti utilizzati per individuare le infrazioni stradali devono essere segnalati con specifici cartelli. In tale contesto, le telecamere possono riprendere soltanto i numeri di targa dei mezzi in transito e non i volti delle persone presenti all’interno. Inoltre le immagini non si possono inviare al domicilio del possessore dell’auto.

La ripresa delle telecamere di videosorveglianza per il controllo di depositi di rifiuti è lecito.

Le telecamere si possono utilizzare negli ambienti di lavoro, purché si rispettino le normative in materia di lavoro; inoltre, non si possono controllare i lavoratori da remoto.

All’interno degli ospedali e nelle case di cura, si possono effettuare le riprese, ma non si possono trasmettere sui display quando sono posizionati in aree accessibili al pubblico. Pertanto, l’accesso alle immagini è concesso soltanto al personale autorizzato o, in determinate circostanze, ai familiari dei pazienti.

La videosorveglianza è ammessa nelle scuole per tutelare l’ambiente scolastico dagli atti vandalici, ma soltanto in specifiche zone e durante l’orario di chiusura.

Nell’ambito del trasporto pubblico e delle fermate le telecamere sono ammesse, ma la ripresa deve essere circoscritta ed è vietato lo zoom.

Nel settore turistico, le riprese si possono effettuare sono se non rendono riconoscibili gli individui.

In campo privato, la videosorveglianza è lecita anche senza il consenso dei cittadini ripresi, ma sempre e comunque nel pieno rispetto delle indicazioni del Garante.

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