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Telecamere di videosorveglianza sul lavoro, quando si possono installare

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L’installazione delle telecamere di sorveglianza sul posto del lavoro rappresenta un tema molto delicato. Da una parte ci sono le necessità del datore di lavoro che vuole salvaguardare le sue proprietà (ad esempio furti da parte dei dipendenti), dall’ altra la tutela della privacy da parte del lavoratore.

Lo statuto dei lavoratori nell’ articolo 4 parla chiaro:”E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori“, anche se poi specifica:”…gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro…possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro...”.

Quindi si possono installare delle videocamere di videosorveglianza sui posti di lavoro, ma bisogna prima sottoscrivere degli accordi con i sindacati, in mancanza di questi si deve essere autorizzati da parte della Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispezione del lavoro (l’ex Ispettorato del lavoro).

Anche la sentenza numero 20722/2010 della Cassazione segna un punto in più a favore dei datori di lavoro : “quando lo scopo della videoripresa è la salvaguardia del patrimonio aziendale non si è soggetti alle regole dello Statuto dei lavoratori e lo stesso può essere realizzato senza accordo sindacale e senza autorizzazione amministrativa“.

In ogni caso per poter, però, ottenere l’autorizzazione, il datore di lavoro dovrà poter dimostrare, innanzitutto, che la richiesta di installazione del suddetto impianto di videosorveglianza, nei locali aziendali, trova fondamento nelle esigenze di predisporre misure di prevenzione di eventuali azioni criminose a tutela esclusiva del patrimonio aziendale, e non, invece, in una «volontà di controllo dei lavoratori», escludendo, pertanto, dall’installazione dei sistemi audiovisivi i locali adibiti ad uffici amministrativi, le postazioni di lavoro dei dipendenti, gli apparati di «marcatempo» e, comunque, di rilevamento delle presenze, le «zona relax» dei lavoratori oppure i locali ad uso esclusivo dei prestatori di lavoro (bagni, spogliatoi, ecc.), vedi privacy telecamere sorveglianza.

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1 Comment

  1. anna

    La procedura è complessa…sentite prima un legale

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