lavoro
4.1/5 - (6 votes)

La videosorveglianza sul luogo di lavoro è regolamentata da una legge del 20 maggio del 1970. Infatti, non sempre è lecita e, come spesso accade nelle leggi italiane, non sempre è facile decifrare in modo corretto il contenuto della legge. Anni di esperienza, però, possono servire a dare dei suggerimenti utili.

Ad esempio, in negozi dove c’è l’accesso al pubblico solitamente viene concessa l’autorizzazione alla videosorveglianza ma, in quel caso, è molto importante l’angolo visuale delle telecamere. Le telecamere, infatti, devono essere poste in modo da riprendere aree con accesso al pubblico e mai aree di pertinenza ai soli dipendenti. Inoltre, va sottolineato che la legge sulla privacy permette l’installazione di telecamere in spogliatoi, ma solo a determinate condizioni. Infatti, le telecamere possono riprendere ad esempio gli armadietti, ma non i luoghi in cui il personale si spoglia. Molto difficilmente l’ispettorato del lavoro darà l’autorizzazione ad una installazione del genere.

Quando è consentita la videosorveglianza sul posto di lavoro?

–  La videosorveglianza è consentita in caso di organizzazione, sicurezza o controllo della produzione. In queste circostanze, non è il lavoratore ad essere interessato o può esserlo solo a titolo eccezionale.
–  È lecito installare telecamere per la videosorveglianza nelle aree esterne degli edifici, parcheggi, in vie di accesso o ingresso ai parcheggi ed in prossimità di macchinari e impianti pericolosi, in depositi e magazzini.

Videosorveglianza in caso o sospetto di reati

Se il provvedimento viene ordinato dal giudice o dalla polizia giudiziaria in seguito a una denuncia contro ignoti, è possibile installare impianti di videosorveglianza per controllare il lavoratore.

Ecco i punti della legge del 20 Maggio 1970 riguardo alla videosorveglianza, ed in particolare l’ART 4:

NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL’ATTIVITÀ SINDACALE NEL LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO
LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300

ART. 4 – Impianti audiovisivi. — È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell’Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Altra cosa da sapere prima dell’attivazione dell’impianto di videosorveglianza è che sarà necessario inviare una comunicazione scritta all’ufficio del lavoro di zona.